La procrastinazione dell’invio della fattura elettronica può comportare il rischio di un’eventuale sanzione. Il documento in formato digitale, stando a quanto riportato dalla vigente normativa, deve essere emesso entro e non oltre 12 giorni dalla data in cui si è effettuata la relativa operazione (fornitura di un prodotto o di un servizio). Dal ragionamento su questo termine dipende anche la possibilità di richiedere la liquidazione periodica dell’Iva.
La soluzione migliore per gestire le scadenze e ridurre al minimo i margini di errore è quella di dotarsi di un software per la fattura elettronica come quello di Fatture in Cloud. Le imprese e i professionisti titolari di partita Iva possono avvalersi di questo strumento per comporre, firmare, inoltrare e conservare le e-fatture verso i privati (B2B), i clienti finali (B2C) e la Pubblica Amministrazione (PA). Il programma semplifica inoltre le operazioni di gestione contabile grazie a un sistema di notifiche che informa l’utente in merito alle scadenze imminenti e a quelle che è più comunemente possibile dimenticare.
Ricordare quali sono i termini e le scadenze previsti dal Legislatore in materia fiscale è importante anche ai fini della detrazione dell’Iva a credito che i lavoratori autonomi e le aziende corrispondono ai propri fornitori. La liquidazione dell’imposta sui consumi addebitata per rivalsa, in concomitanza con l’acquisto di un bene o di un servizio, può essere richiesta di diritto contestualmente alla dichiarazione dei redditi dell’anno in cui è effettivamente pervenuta la fattura elettronica relativa al pagamento effettuato.
Poiché, come si è detto in apertura, tra la data della fattura e quella della reale consegna della stessa possono intercorrere 12 giorni, l’autorità responsabile ha chiarito quali sono i termini entro i quali è consentito esercitare il diritto alla detrazione dell’Iva. Nello specifico, tale diritto si può esercitare entro il giorno 16 di ogni mese per quanto riguarda le e-fatture ricevute e annotate non oltre il giorno 15 del mese successivo a quello in cui si è realmente compiuta l’operazione. Si ricordi, però, che quanto appena detto non vale per i pagamenti effettuati nel corso dell’anno precedente. Nel caso di fatture d’acquisto ricevute a dicembre e annotate entro il 15 di gennaio dell’anno successivo, l’Iva potrà essere detratta soltanto a gennaio ed entro i termini della presentazione della dichiarazione Iva dell’anno in corso.