Potrà sfuggire a molti, specie alle prime esperienze nel mercato immobiliare. Ciò nonostante, il certificato energetico è un fattore molto importante per decretare il valore di una casa e, soprattutto, per renderla a norma di legge. L’attestato di prestazione energetica, anche detto A.P.E. è quel documento utile a descrivere le caratteristiche di un edificio o di un’abitazione in termini energetici.
La scala che va da A4 a & rappresento il canone valutativo con cui sono sintetizzati i valori delle performance energetici di uno stabile. Si tratta di un valore da dichiarare obbligatoriamente, specie in fase di vendita o di locazione del dato immobile. Generalmente, i documenti relativi alla certificazione energetica hanno una validità di circa dieci anni.
A seguito della scadenza, ovviamente, sarà possibile effettuare il rinnovo, a patto di garantire tutta la prassi in termini di controlli della caldaia prevista dalla normativa vigente. L’attestato di prestazione energetica non va confuso con l’attestato di qualificazione energetica, in ogni modo importante. Oggi, è possibile richiedere l’A.P.E. anche online su piattaforme come certificazioneenergeticafacile.it. Nelle prossime righe andremo a scoprire tutte le info sull’attestato in questione e sulla sua utilità.
Tutto ciò che c’è da sapere sull’A.P.E.
La certificazione energetica prevede che un addetto ai lavori si rechi sul posto per una fase di pre-sopralluogo, in cui il certificatore dovrà acquisire la mole di info utili al fine di redigere il certificato A.P.E. ed una fase di sopralluogo vera e propria. Si dovranno presentare dei documenti come la visura catastale dell’edificio, la planimetria ed il libretto dell’impianto. A quel punto, l’addetto alla certificazione dovrà adoperare un software apposito che esegua i calcoli utili a stabilire l’indice di prestazione globale e a definire la classe energetica dell’edificio.
Il lavoro del classificatore serve anche ad individuare gli eventuali interventi migliorativi. Come detto, il certificato energetico ha valenza decennale e può essere redatto soltanto dai professionisti autorizzati. Il certificato è obbligatorio per tutti gli edifici, la cui costruzione, è avvenuta recentemente, ma anche per quelli sottoposti a demolizione e conseguente ricostruzione. Inoltre, in caso di compravendita o di nuovo contratto d’affitto, l’APE sarà obbligatorio, così come in caso di lavori.
Il certificato viene richiesto per tutti gli atti notarili relativi all’acquisto e alla locazione, così come per aver accesso alle detrazioni fiscali relative agli interventi di efficientamento energetico e per la pubblicazione di annunci immobiliari. La certificazione energetica viene rilasciata da un soggetto accreditato che, come detto, prende il nome di certificatore energetico.
Egli ha l’onere di redigere il documento a seguito di controlli specifici che richiedono una formazione speciale regolata da apposite leggi locali. I certificati energetici vengono redatti dopo aver svolto un’analisi per mezzo di uno specifico software. I parametri osservati dal programma riguardano le caratteristiche geometriche e di esposizione dell’immobile, quelle relative alla muratura e infissi e alla tipologia degli impianti sanitari, di riscaldamento, ventilazione ed energia. L’attestato di prestazione energetica va conservato nel libretto della caldaia e consegnato, in caso di vendita o locazione, ai nuovi abitanti dello stabile.
Il costo del certificato oscilla in funzione dell’agenzia alla quale ci si rivolge. In ogni caso, come abbiamo già accennato, è possibile richiedere l’Attestato di Prestazione Energetica anche online. Il prezzo cambia anche in funziona del tipo di stabile che il certificatore andrà ad analizzare, per dimensioni e per uso, qualora esso sia un’attività, un ufficio o un’abitazione. In linea generale, per distinguere dei veri professionisti del settore da potenziali truffatori, occorre selezionare un piano che includa anche il sopralluogo, fondamentale per la redazione della versione finale del documento. L’attestato di prestazione energetica è regolato dal DPR 16 aprile 2013, n. 75.